TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 9
Riferimenti Normativi PASSIVI
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 11 del 1997 Articolo 9
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 3
del 2000 Articolo 6
|
|
(Interventi per la trasparenza dell' Amministrazione) 1. Nell' intento di perseguire l' ottinizzazione dell' erogazione dei servizi, l' Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative. 2. E' istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l' utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione); b) all' informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica; c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l' informazione sulle strutture e sui servizi dell' Amministrazione regionale; d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione. 4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull' autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all' art. 26 della lr 59/ 1991; b) l' attivazione di forme di collaborazione organica, d' integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incrementare l' efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d' intesa fra pubbliche amministrazioni; c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l' obiettivo di ridurre al minimo l' attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l' accesso ai servizi di persone menomate; d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini. 5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.
Riferimenti Normativi ATTIVI
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 59 del 1991 Articolo 7
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 15 del 1968
|
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 59 del 1991 Articolo
26
|
|
|