LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 23-10-1995
REGIONE VALLE D'AOSTA

Riforma dell' organizzazione dell' Amministrazione regionale
della Valle d' Aosta e revisione della disciplina
del personale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 51
del 16 novembre 1995

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 12 del 1996 Articolo 39

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 16 del 1996 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 17 del 1996

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 17 del 1996 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 5 del 1996 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 1997 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 5 del 1998 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 39 del 1997 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 45 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 46 del 1998 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 54 del 1998 Articolo 44

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 54 del 1998 Articolo 48

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 54 del 1998 Articolo 54

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 54 del 1998 Articolo 79

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 54 del 1998 Articolo 95

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 7 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 7 del 1999 Articolo 30

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 7 del 1999 Articolo 40

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 9 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 19 del 2000 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 24 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 6 del 2001 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 18 del 2001 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 7 del 2002 Articolo 10

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 12 del 2002

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 11 del 1997 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 3 del 2000 Articolo 6

 (Interventi per la trasparenza
dell' Amministrazione)
 1.  Nell' intento di perseguire l' ottinizzazione dell' erogazione
dei servizi, l' Amministrazione regionale assume come
obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni
con il cittadino da realizzarsi nel modo più  congruo, tempestivo
ed efficace da parte delle sue strutture operative.
  2.  E' istituita apposita struttura per le relazioni con il
pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l' utilizzo
di tecnologie informatiche:
  a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di
cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991,
n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo,
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di
autocertificazione);
  b) all' informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato
dei procedimenti e relativa modulistica;
  c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l'
informazione sulle strutture e sui servizi dell' Amministrazione
regionale;
  d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte al Presidente della Giunta regionale sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.
  3.  Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto
della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare
la dotazione organica della struttura, cui è  assegnato
personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento
di formazione.
  4.  In relazione alle finalità  di cui al comma 1, la Regione
predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni
di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto
con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:
  a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni,
applicando le norme sull' autocertificazione di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme) e all' art. 26 della lr 59/ 1991;
  b) l' attivazione di forme di collaborazione organica, d'
integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni
tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio
della regione ai fini di incrementare l' efficienza delle
strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità 
dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione
di protocolli d' intesa fra pubbliche amministrazioni;
  c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento dei cittadini con l' obiettivo di ridurre
al minimo l' attesa e i disagi ad essa connessi, anche
abbattendo le barriere architettoniche e adottando
soluzioni atte a facilitare l' accesso ai servizi di persone
menomate;
  d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento
dei cittadini.
  5.  La progettazione e la realizzazione degli interventi di
cui al comma 4 è  affidata, con deliberazione della Giunta
regionale da adottarsi entro un mese dall' entrata in vigore
della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti
con i cittadini.  Il gruppo di lavoro predispone un piano
di interventi annuale, da sottoporre all' approvazione della
Giunta regionale.  Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento
con la struttura per le relazioni con il pubblico.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 59 del 1991 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 15 del 1968

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 59 del 1991 Articolo 26

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